Autonomo o subordinato? Novità dalla Cassazione per i giornalisti

La giurisprudenza classica, e la recente Legge di Riforma del Lavoro (L. 28 giugno 2012 n. 92), hanno sempre trovato alcuni elementi indiziari quali indici di subordinazione. Stare in un posto, avere un computer, rispondere di comandi (per semplificare). Ne parlammo qui. Fornero ha poi aggiunto che ci deve essere un tetto di reddito e una durata di almeno due anni per presumere la subordinazione. Vabbè. Ha dimenticato, però, (soltanto fretta?) un’intera categoria di lavoratori: gli iscritti agli Albi professionali, volutamente esclusi dalla Riforma, che soffrono di situazioni di irregolarità, ai limiti tra autonomia e subordinazione. Tra questi, i giornalisti.

A sorpresa, però, è arrivata il 21 giugno scorso, un’interessante sentenza delle Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 10332 del 21 giugno 2012, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano) relativa a un contenzioso contro la RAI, che introduce una significativa novità nel Diritto: “il lavoro giornalistico è subordinato quando comporta lo stabile inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale“!

L’intera vicenda, come descritta dal Legge e Giustizia.

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I distinguo della Cassazione

Lavoro subordinato vs Lavoro autonomo.

Quali sono i margini?

Può sembrare un tema lezioso, in realtà riguarda centinaia di migliaia di lavoratori che sono impiegati con contratti di lavoro autonomo, ma di fatto operano come subordinati. La violazione, che per esempio per i Co.co.pro. (come esplicitato nell’Art. 69 della Legge Biagi ) porterebbe alla conversione del contratto a tempo indeterminato, è alla radice di tutto il mondo del lavoro cosiddetto “grigio”. Né di qua né di là, irregolare oltre che precario.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è espressa di recente, nuovamente, sulle differenze sostanziali che intervengono nella delimitazione dei due contesti. Questo è il testo completo in .PDF, che ho convertito per chi serve anche in file MS Word. Le parti più significative sono queste:

[…] la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa.

[…] l’esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia. […] la subordinazione può ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e in presenza, viceversa, dell’assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell’obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell’impresa […]

[…] l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito;

Nella sentenza si elencano in maniera esplicita i criteri distintivi (cosiddetti “sussidiari”) tra l’una a l’altra forma di lavoro, che sono:

  • la continuità e la durata del rapporto;
  • le modalità di erogazione del compenso;
  • la regolamentazione dell’orario di lavoro;
  • la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti);
  • la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.

Quale diritto nell’epoca tecnica

Segnalo volentieri questa bella iniziativa, organizzata dall’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia:

Il diritto nell’età della tecnica

Sabato 7 marzo 2009 Ore 9.30 – 13.30
Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 – Milano
Intervengono tra gli altri, Umberto Galimberti, Pier Luigi Celli, Stefano Rodotà.
Qui l’invito con il programma completo.

Quizzoni sul mondo del lavoro

Just for fun. A qualcuno piace mettere alla prova la propria conoscenza di regole e normative sul Mercato del Lavoro? Se volete passare qualche ora spulciando quiz e risposte, provate con quelli che l’INPS ha messo a disposizione in preparazione a un prossimo concorso pubblico. In particolare, segnalo la serie sul Diritto del Lavoro in questi tre file PDF: Prima parte, Seconda e Terza.

P.S. La risposta esatta è sempre la prima della serie.

Storie di maternità e diritti negati

Due servizi diversi che ho trovato su YouTube, uno dei quali della redazione di EXIT (La7). Li ripubblico qui. Danno l’idea precisa e concreta di che cosa significhi Welfare State all’italiana. Di recente la disciplina di tutela alla maternità per le Co.co.pro è cambiata, come ha spiegato bene Anna Marino su JOBTalk, ma per ora la situazione è questa.

E ancora, sugli assegni per la maternità:

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Dispari opportunità

Come sapete il buon Livio da tempo sta proponendo su questo blog alcune importanti riflessioni sul tema della paternità. Oggi il Corriere della Sera e Il Giornale riportano la notizia che il ministro degli esteri inglese David Miliband ha chiesto il congedo parentale. Chapeau. Un esempio notevole, devo dire. Per una nazione e per la sua cultura del lavoro.

In Italia la cultura della paternità è ancora piuttosto ferraginosa, anche nei metodi per forzare un cambiamento. Prova ne è l’aneddoto raccontato da Angela Padrone, che riporta l’esperienza di Giulia Buongiorno, l’avvocato di Giulio Andreotti, che dopo avere assunto una nuova dipendente in studio chiama la società del marito e dichiara: “Vorrei assumere questa persona, però voi mi dovete garantire che concederete anche al marito di assentarsi per le malattie del figlio, così da dividere l’onere tra me e voi. Altrimenti sarete responsabili della mancata assunzione di questa avvocatessa“.

Un giro piuttosto complicato per ribadire che tra diritto (prendersi permessi e malattia per assistere un familiare indipendentemente dal sesso del richiedente) e condizioni di fatto [e soprattutto cultura d’impresa, in molti casi ferma al modello patriarcale degli anni ’30] esiste una spettacolare distanza che soltanto i paradossi mettono alla scoperto.

E tra le numerose contraddizioni in materia vi segnalo la mia personale.

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La Privacy del lavoratore

In attesa del documento di gennaio che si occuperà dell’uso di Internet e della Posta elettronica, il Garante Privacy ha messo le mani avanti, diffondendo le Linee Guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti privati [pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 dicembre 2006].

Nessuna novità, ma soltanto una raccolta di indirizzi già espressi in passato. Il messaggio è rivolto agli imprenditori zelanti, agli spioni stile caso Telecom, ai padroncini che amano tenere traccia di informazioni sui propri dipendenti senza il loro consenso. Il principio cardine:

“Le informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro” (Punto 2.1).

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) oltre trentanni fa – quando gli uffici amministrativi ancora non usavano i personal computer – accenna a un problema simile, in una maniera meno moderna ma molto chiara:

“È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. (Art. 4)

Le “altre apparecchiature” sono poi diventate i PC e la questione privacy si è complicata..