Perdere il posto per avere ceduto l’uso del PC

Tu accendi il PC (login + password) in azienda poi lo fai usare ad altri, non autorizzati. Sei in banca, per esempio, e viene fuori un casino… Che cosa succede? Semplice, perdi il posto. Il tuo licenziamento è legittimo, lo dice la  Corte di Cassazione (Ordinanza n. 205627 gennaio 2011). Se “soggetti terzi” usano una postazione informatica a sessione avviata con tue credenziali il motivo soggettivo per mandarti via esiste.

P.S. Ricordatelo.

Piuttosto dormi in ufficio, ma niente twitter

Di qualche giorno fa la notizia che alle grandi aziende americane non piace che i propri dipendenti cazzeggino in orario d’ufficio usando Internet. La fonte è Robert Half Technology. Ai CIO di 1.400 imprese con più di 100 dipendenti è stato chiesto: “Quale di queste opzioni descrive meglio la politica della società rispetto alla visita di siti di social networking come Facebook, MySpace, Twitter ecc. durante le ore di lavoro?

Completamente proibito 54%
Permesso ma soltanto per attività di business 19%
Permesso per uso personale limitato 16%
Permesso per ogni tipo di uso personale 10%
Non so/non risponde    1%
100%

Fonte: Robert Half Technology

Internet, privacy e luogo di lavoro

Sono state pubblicate le linee guida del Garante della Privacy per l’uso della posta elettronica e di Internet in azienda (che avevamo già anticipato due mesi fa). I datori di lavoro pubblici e privati non potranno più controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti se non in casi eccezionali.

La questione è particolarmente delicata – afferma il relatore Mauro Paissan, attraverso un comunicato stampaperché dall’analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori”.

L’Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine Web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori.

Privacy e uso del PC, il caso Ziegler vs USA

Il caso è made in Usa e dunque molto distante dalle nostre vicende quotidiane, anche di ordinaria giustizia, ma decisamente interessante, soprattutto dopo l’introduzione del decreto Gentiloni per contrastare la pedopornografia online o in relazione al nuovo Codice per la Privacy sui luoghi di lavoro.

La vicenda. Un impiegato accede a siti di pedopornografia dal computer dell’ufficio. Il provider aziendale si accorge della navigazione su siti illegali e avvisa l’FBI. Questa interviene e contatta l’amministratore dei sistemi informativi dell’impresa, chiedendo una copia dei dati del PC personale dell’impiegato. L’Edp manager entra con una seconda chiave, di notte, nell’ufficio (personale, non condiviso) dell’impiegato ed esegue un back-up. E qui nascono i casini. Da questo momento in poi seguono oltre tre anni di dibattimento.

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La Privacy del lavoratore

In attesa del documento di gennaio che si occuperà dell’uso di Internet e della Posta elettronica, il Garante Privacy ha messo le mani avanti, diffondendo le Linee Guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti privati [pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 dicembre 2006].

Nessuna novità, ma soltanto una raccolta di indirizzi già espressi in passato. Il messaggio è rivolto agli imprenditori zelanti, agli spioni stile caso Telecom, ai padroncini che amano tenere traccia di informazioni sui propri dipendenti senza il loro consenso. Il principio cardine:

“Le informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro” (Punto 2.1).

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) oltre trentanni fa – quando gli uffici amministrativi ancora non usavano i personal computer – accenna a un problema simile, in una maniera meno moderna ma molto chiara:

“È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. (Art. 4)

Le “altre apparecchiature” sono poi diventate i PC e la questione privacy si è complicata..