Il caso è made in Usa e dunque molto distante dalle nostre vicende quotidiane, anche di ordinaria giustizia, ma decisamente interessante, soprattutto dopo l’introduzione del decreto Gentiloni per contrastare la pedopornografia online o in relazione al nuovo Codice per la Privacy sui luoghi di lavoro.
La vicenda. Un impiegato accede a siti di pedopornografia dal computer dell’ufficio. Il provider aziendale si accorge della navigazione su siti illegali e avvisa l’FBI. Questa interviene e contatta l’amministratore dei sistemi informativi dell’impresa, chiedendo una copia dei dati del PC personale dell’impiegato. L’Edp manager entra con una seconda chiave, di notte, nell’ufficio (personale, non condiviso) dell’impiegato ed esegue un back-up. E qui nascono i casini. Da questo momento in poi seguono oltre tre anni di dibattimento.
La causa. Prima condanna per J. B. Ziegler. L’impiegato chiede però, in appello, l’inammissibilità delle prove perché è stata violata la sua privacy personale. Inutile questionare sulla faccia di bronzo, la vicenda diventa seria perché al di là del reato si mette in mezzo il rispetto del Quarto Emendamento alla Costituzione Americana, che garantisce da arresti e perquisizioni senza una valida causa. Lo Stato americano è chiamato a difendere la propria legge. Le domande poste dalla difesa di J. B. Ziegler sono: in questo specifico caso è stata rispettata la privacy del lavoratore? Se un ufficio è chiuso a chiave, chi può accedervi? E altre..
Dopo sottilissime distinzioni tra aree condivise tra più dipendenti e aree assimilabili a zone personali, in cui si presume di godere di riservatezza, dopo avere distinto tra strumenti di cui si ha un uso individuale e unico [la metafora è quella di una valigia usata per viaggi d’affari e che sta in ufficio: nessuno si sognerebbe di aprirla, sebbene stia in ufficio..] a quelli in cui altri hanno accesso (per esempio l’uso della rete o di PC controllati da firewall e dunque monitorati da un manager IT) e dopo avere verificato se l’ingresso “furtivo” notturno era avvenuto secondo indicazioni di chi avesse l’autorità per fare accedere a quell’area altri che non fosse l’impiegato stesso, la questione si risolve [molto all’americana] sulla base del fatto che 1) in azienda il monitoraggio Internet era cosa nota; 2) esisteva una diffusa cultura del controllo da parte del datore di lavoro sull’attività svolta dai dipendenti; 3) il datore di lavoro stesso ha consegnato personalmente la chiave dell’ufficio a chi doveva fare il back-up e dunque implicitamante ha autorizzato l’ingresso. Conclusione: ciao ciao privacy (del pedofilo, ma anche di un qualsiasi lavoratore nelle medesime condizioni, a questo punto).
La questione può sembrare cavillosa, ma è posta secondo termini precisissimi. Prescinde dal reato e cerca di comprendere quale sia la reale autorità/ragione che consente passo a passo di aprire i lucchetti giusti. Il testo United States Against J. B. Ziegler è da leggere. Chi ama questioni legali di questo tipo resta con il fiato sospeso fino alla fine. Il reato è odioso e non si può non parteggiare per la procura Usa, ma il bello è tutto nel dibattimento che vede ragioni opposte pesate con il bilancino, colpi di scena e distinzioni sottilissime nella casistica.