Cambiare pannolini si dice “riposo giornaliero”

Un’informazione dedicata ai neo-papà, in particolare agli amici Alessandro, alla sua prima avventura di padre (forza Ciccio! vedrai che questa notte dormi..), e Livio, che curò tempo fa, qui su Humanitech.it, la rubrica “Paternità & Dintorni” e oggi è passato al bébé N.2.

L’INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, che rende attuativa l’interpretazione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008) sui “Riposi giornalieri del padre” lavoratore, anche in caso di madre casalinga, spiega come trovare il tempo per stare a casa e cambiare pannoloni, godendovi un po’ di “paternità operativa”.

In pratica, il padre lavoratore dipendente (il legislatore si guardi bene dal pensare cose del genere per un lavoratore autonomo che pure lui paga i contributi per la maternità!) può usufruire dei riposi giornalieri, nei limiti di 2 ore o di 1 ora al giorno a seconda dell’orario di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato).

Anche se la madre è casalinga, ovvero non lavora, e potrebbe badare al figlio, il papà può sobbarcarsi un po’ di piacevoli faccende domestiche senza fare finta di dovere sempre scappare in ufficio, in realtà per riposarsi un po’. (A pensarci bene queste informazioni servono di più alle mogli di Ale e Livio..).

Le novità previdenziali del 2008

L’attuazione del Protocollo sul Welfare (L. 247/2007 ) ha toccato questioni previdenziali. Una sintesi delle novità più importanti, come dall’ultimo Bollettino Inps:

Maternità e malattia per parasubordinati
Le aliquote contributive della gestione separata passano da tre a due: a) 24% per i lavoratori non iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria (per es. gli Albi) e non pensionati; b) 17% tutti gli altri. Il contributo per il finanziamento dell’indennità di maternità, assegno per il nucleo familiare e indennità di malattia, passa dallo 0,50% allo 0,72%. Il diritto al congedo di maternità e all’astensione dal lavoro per motivi di salute [finora previsto soltanto per le lavoratrici dipendenti] viene esteso ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi.

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