L’attuazione del Protocollo sul Welfare (L. 247/2007 ) ha toccato questioni previdenziali. Una sintesi delle novità più importanti, come dall’ultimo Bollettino Inps:
Maternità e malattia per parasubordinati
Le aliquote contributive della gestione separata passano da tre a due: a) 24% per i lavoratori non iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria (per es. gli Albi) e non pensionati; b) 17% tutti gli altri. Il contributo per il finanziamento dell’indennità di maternità, assegno per il nucleo familiare e indennità di malattia, passa dallo 0,50% allo 0,72%. Il diritto al congedo di maternità e all’astensione dal lavoro per motivi di salute [finora previsto soltanto per le lavoratrici dipendenti] viene esteso ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi.
Trattamenti di disoccupazione più elevati
È stata incrementata la misura e la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria.
Dal 1° gennaio la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 (invece di 10) per chi ha superato i 50 anni di età.
L’importo spettante è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% per settimo e ottavo mese e 40% per i mesi successivi. Per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, l’indennità passa dal 30% al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.
Riscatto della laurea
Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008, è previsto il pagamento in 120 rate mensili anziché 60, senza interessi. Può riscattare il periodo di laurea anche chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non ha ancora iniziato un’attività lavorativa.
Totalizzazione per posizioni di minimo tre anni
Dal 1° gennaio 2008 la totalizzazione e può essere utilizzata per periodi contributivi accreditati in diverse gestioni assicurative di durata non inferiore a tre anni, invece dei sei previsti dalla precedente normativa.
Pensione di anzianità: abolito lo scalone
Nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i lavoratori dipendenti possono andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi possono farlo con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 entrerà in vigore il sistema delle quote: si conseguirà il diritto alla pensione al raggiungimento di una determinata quota, ottenuta sommando età anagrafica e contribuzione (che non deve essere, comunque, inferiore a 35 anni).
La pensione di vecchiaia
Anche per la pensione di vecchiaia viene introdotto il sistema delle finestre, finora previsto soltanto per le pensioni di anzianità.
Pensionamento anticipato per lavori usuranti
Per le attività lavorative particolarmente gravose è previsto l’accesso anticipato al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di tre anni [minimo 57 anni di età in associazione con 35 anni di contributi]. Tra le attività usuranti vengono inclusi i lavori dipendenti notturni, addetti alla catena di montaggio e conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Assegno minimo
Questa novità viene segnalata dall’ottimo Arnolfo Spezzachini, che continua la sua azione d’inchiesta sulle ombre del sistema contributivo: “Verranno abbassate le pensioni di chi avrà un assegno calcolato, anche parzialmente, secondo i criteri del cosiddetto Metodo Contributivo. Il taglio è stato effettuato con la modifica dei coefficienti di trasformazione e sfiora il 10%”. [Qui ne spiega alcune ragioni]