E’ arrivato il Testo Unico sull’Apprendistato. Potete scaricarlo qui: sono poche paginette, per sistemare una matassa che da almeno 8 anni non si riesce a dipanare. Dovrebbe sistema la questione giovani in Italia. Dicunt. Il testo però non fa altro che ribadire le linee di attuazione finora adottate e introduce novità sull’età, l’inquadramento minimo e poco altro per la verità. C’è poi un tocco geniale nascosto tra le righe: è vietato pagare a cottimo l’apprendista, ma se lo fai ti becchi la salatissima multa di 100 euro :-)
Quello che invece mi sorprende di più è la presenza di due formule antitetiche, nello stesso testo di Legge, una quasi presa per i fondelli, per non dire altro. Si legge:
Art. 1 Definizione. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani.
.. e alla fine del Comma 1 dell’Art. 2
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Un contratto a tempo indeterminato se nessuna parte dice diversamente. Geniale vero?