Partite IVA che gozzovigliano

Come scrive il mitico Spezzachini, è difficile non farsi prendere la mano dalle richieste dei lettori (Cfr. il geniale post sulla Ranking Desease dei blogger)… Ecco accontentati i molti che finiscono su questo blog cercando le novità sul recupero dell’IVA per i professionisti “che gozzovigliano”.

Qualche specifica sulla variazione introdotta con il DL 112/2008 sulla detraibilità dell’IVA per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande e sulla deducibilità dai redditi (qui la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce):

A) DETRAIBILITA’ DELL’IVA
Dal 1 settembre 2008 è possibile detrarre totalmente l’Iva relativa ai servizi alberghieri e di ristorazione, salvo l’ipotesi che le stesse riguardino spese di rappresentanza. I presupposti:
1) i servizi prestati devono essere inerenti all’attività professionale;
2) la fattura deve essere espressamente richiesta al momento di effettuazione delle prestazioni.
Per le fatture di importo inferiore a 154,94 euro può essere annotato un unico documento riepilogativo. Nell’ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Se anticipate le spese alberghiere e di ristorazione in qualità di professionisti, la fattura deve essere intestata anche al cliente per consentirgli di detrarre l’imposta addebitata.

B) DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
Come contropartita, è prevista la riduzione della deducibilità dei costi connessi alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili nella misura del 75%. Per i professionisti, pur rimanendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta quale tetto al riconoscimento dei costi (una buffonata, diciamolo!) viene ridotta a monte la deducibilità al 75% dell’ammontare. Sono escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di vitto e alloggio se:
1) le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili;
2) le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, le quali restano deducibili secondo i criteri in materia di spese per prestazioni di lavoro.

I nuovi limiti di deducibilità dei costi decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Ultima modifica: 2008-09-11T10:38:13+02:00 Autore: Dario Banfi

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