Il compenso professionale secondo il D.M. 140/2012

Mentre si discute in Parlamento dell’equo compenso per i giornalisti freelance, una norma che lo stesso ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha snobbato senza mezzi termini, vale la pena di ripescare una questione: come calcolare il compenso di un professionista? Aboliti i tariffari da Bersani, sono rientrati [in assenza di parametri per valutare il valore delle prestazioni d’opera] dalla finestra, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.

In aggiunta è arrivato poi il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia“. Anche in questo caso non si parla di giornalisti freelance (figuriamoci), ma c’è qualche spiraglio interessante sulla questione delle tariffe. Dopo avere affrontato i casi di avvocati, commercialisti, notai e architetti ecc. si arriva all’Articolo 40 del Capo VI “Disposizioni concernenti le altre professioni”, che recita così:

Articolo 40 – Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

Per analogia, si dice. Mancando una tradizione nella quotazione del lavoro professionale dei giornalisti non regolati da contratto nazionale, si ipotizza di poter derivare regole e metodi da situazioni tipiche di altre professioni. Di più, leggendo tra le righe, si dice che il valore di un lavoro, come recita già da anni il Codice Civile, dipende da natura, importanza, pregio e urgenza dell’opera richiesta. E dai vantaggi che il committente ottiene. Questa regola a mio avviso è molto corretta, e non dovrebbero esserci postille o aggiunte.
Si possono fare anche nuove Leggi sull’equità, il problema tuttavia rimano uno solo. Pur esistendo già da tempo norme di questo tipo, in un Codice che chiede appunto di essere civili, la regola di pagare il giusto trova la sistematica disapplicazione da parte di barbari, soggetti che ignorano le più semplici regole di convivenza e di diritto.
Più che regole e promemoria, servono sanzioni. Una parte che il legislatore dimentica sempre, taglia o che stralcia, per interessi di parte. La Legge Biagi ha fatto scuola. Inoltre, ogni Legge sui compensi dovrebbe avere come postilla la storia della sua redazione, e i progressivi cambiamenti apportati in corso d’approvazione, affinchè siano chiari i responsabili di deregulation retributive così devastanti nel segmento del lavoro intellettuale autonomo. Senza mettere in chiaro quali lobby abbiano portato a prendere determinate decisioni regolative, senza sanzioni e senza principi di equità, nessuna regolazione di mercato avrà mai effetto reale e, peggio ancora, non scatenerà neppure la giusta indignazione, quando diventa necessaria.
Ultima modifica: 2012-09-19T17:29:51+02:00 Autore: Dario Banfi

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